azione inibitoria collettiva

140, co. 1, lett. Tra i lavori più recenti a carattere generale, v. Lanfranchi, L., (a cura di), La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi, Torino, 2003; Belli, C., (a cura di), Le azioni collettive in Italia, Profili teorici ed aspetti applicativi, Milano, 2007; Giussani, A., Azione collettiva, in Enc. Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale! cons., dando luogo a pronunce a contenuto positivo con le quali si ordinava al convenuto di informare personalmente i consumatori dell’esistenza dei loro diritti derivanti dall’illecito accertato (cfr. 3. n. 216/2003; le rappresentanze locali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi del comma 10 dell’art. b), c. civ. Treccani, Roma, 2008. di Romolo Donzelli - Cass., 18.8.2011, n. 17351, in Corr. Le letture più recenti ammettono peraltro che i soggetti rimasti estranei al giudizio possano giovarsi del giudicato senza – di contro – esserne pregiudicati (cfr. civ.). 840-bis co 1, si evince che l’azione di classe è esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei”. Art. in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori; art. Sulla legittimazione all'azione collettiva inibitoria: associazioni rappresentative dei consumatori, singolo consumatore e altri organismi - Diritto.it Considerazioni introduttive Già agli inizi del secolo scorso Enrico Redenti osservava problematicamente quanto fosse «periculosa» ogni definizione dei conflitti collettivi. È difficile dare ricostruzione sistematica a tali pronunce giudiziali. b), c. cons. Azione collettiva inibitoria . In primo luogo, se la rimozione degli effetti possa dar luogo ad una condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro a favore di soggetti individuali. 140 bis del Codice del consumo, di cui al de- Da un lato, occorre chiedersi se l’ambito dell’accertamento si estenda all’illecito posto in essere; quell’illecito che ha giustificato la richiesta di tutela; dall’altro, occorre tener conto del fatto che le azioni inibitorie collettive prevedono quasi sempre come contenuto del provvedimento finale, oltre all’ordine inibitorio, anche quello di rimuovere gli effetti della condotta e, in taluni casi, addirittura la possibilità di condannare il convenuto al risarcimento del danno. 840-terdecies c.p.c. collettiva all’art. n. 215/2003, in materia di discriminazione per motivi razziali e di origine etnica; dall’art. In diritto: a. Provvedimento del giudice d’appello, con il quale, su istanza della parte interessata, viene revocata l’esecuzione provvisoria concessa dal giudice di primo grado o sospesa l’esecuzione iniziata.... Tutela contro le discriminazioni  - dir. 840-sexiesdecies, 1° comma, cod. 28 st. Art. In questa prospettiva, allora, è più utile distinguere tra le concezioni che ritengono che gli interessi collettivi debbano essere riferiti ai soggetti che appartengono al gruppo di riferimento e la diversa impostazione che apprezza l’interesse nella sua dimensione dispersiva, per così dire anti-individuale, a-soggettiva e dunque più propriamente oggettiva. La Riforma riconduce la disciplina della materia nel Codice di procedura civile, disponendo l’inserimento in esso del nuovo Titolo VIII-bis relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva) che si compone di ben quindici nuovi articoli (840-bis/840-sexiesdecies). (Segue) ... L’inibitoria collettiva, «le misure idonee ad eliminare o correggere gli effetti delle violazioni accertate» e la reintegrazione patrimoniale in cost., 6.3.1974, n. 54; per osservazioni critiche, v. Donzelli, R., op. Palermo, 22.6.2006, in Banca borsa, 2008, 367; Trib. ; Menchini, S. (a cura di), Le azioni seriali, Napoli, 2008; Donzelli, R., Interessi collettivi e diffusi, in Enc. 4. cons. nel d.lgs. Una Class Action, un’azione legale collettiva, per chiedere al Tribunale di Grosseto un’azione civile inibitoria al proseguimento dei conferimenti dei gessi rossi alla cava di Montioni. civ.). it., 2008, 2795). Sul fronte opposto si muovono le tesi che valorizzano la rilevanza sovraindividuale all’interesse collettivo e che ritengono che le previsioni di legittimazione ad agire previste dalla legge abbiano – coerentemente al principio di fondo espresso dall’art. 840-sexiesdecies c.p.c.) Il discorso può peraltro essere riferito anche alle fattispecie in cui il quesito ora proposto riguarda atti giuridici o altre questioni: si pensi al licenziamento antisindacale o alle clausole abusive ex art. civ. In ogni caso, la stessa rilevanza sovraindividuale della questione giustifica un suo accertamento autoritativo; rilevanza sovraindividuale che ben si apprezza in funzione della seguente esigenza pratica: visto che l’inadempimento dell’obbligo negativo e continuativo (che appunto legittima la tutela inibitoria collettiva) può rappresentare anche un fatto costitutivo di obblighi restitutori o risarcitori a favore dei soggetti singoli la cui sfera giuridica sia stata lesa da tale condotta, il ritenere che l’ambito oggettivo dell’accertamento comprenda anche l’illecito consente, se si vede con favore la possibile estensione ultra partes degli effetti della sentenza, di ammettere che i singoli soggetti pregiudicati possano far valere nei giudizi che li riguardano la dichiarazione di antigiuridicità della condotta ottenuta nel giudizio collettivo. L’azione collettiva in generale e quella inibitoria in particolare, L’azione collettiva in generale e quella inibitoria in particolare, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati. e ricevi la tua risposta entro 5 giorni 55 quinquies, co. 9, del codice delle pari opportunità, applicabile anche nel caso di azioni collettive, punisce l’inottemperanza dell’ordine giudiziale con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi. proc. 137 c. cons. proc. 614 bis c.p.c. Qualora l'azione inibitoria collettiva sia proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice disporrà la separazione delle cause. lav., II, 945; in materia di consumatori, Cass., S.U., 28.3.2006, n. 7036, in Corr. Diritto on line (2012). In tutte queste ipotesi al giudice è riconosciuto il potere di utilizzare tutti gli strumenti decisori idonei a ricondurre la situazione allo stato precedente alla violazione: anche, dunque, la tutela costitutiva. 37, co. 4, d.lgs. Recupero crediti per insoluto su estero, Il procedimento d'ingiunzione. Di contro, l’eventuale accoglimento della domanda con conseguente accertamento delle violazioni poste in essere non potrebbe avvantaggiare i soggetti (ad esempio i consumatori danneggiati) interessati ad avviare i giudizi individuali sugli obblighi risarcitori o restitutori conseguenti. n. 198/2006; le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso in forza dell’art. nn. n. 215/2003, 4 l. n. 67/2006, 55 septies d.lgs. Milano, 15.9.2004, in Foro it., 2004, I, 3481; Trib. Esemplificativo al riguardo è l’art. cons., stando al quale il giudice «adotta le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate». La lettera, nella sua chiara direzione teleologica, non dovrebbe escluderlo. 7. 140, co. 1, lett. 37, l’art. Per azione collettiva si intende quel particolare strumento processuale in base al quale, in presenza di diritti omogenei fra di loro e facenti capo a soggetti diversi ma individuabili come gruppo o classe, si possa avere la tutela di questi diritti in un unico giudizio e in forma collettiva. cons. Art. ); interessi – come efficacemente detto – «senza struttura» (Berti, G., Interessi senza struttura (i c.d. È così nata l’idea di un «garantismo collettivo»; un garantismo non fondato sulla partecipazione al processo da parte dei destinatari degli effetti della sentenza, ma sulla rappresentatività dell’ente esponenziale legittimato (Cappelletti, M., Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti la giustizia civile, in Riv. 37 Codice del consumo. 1. associazioni di categoria. interessi diffusi), in Studi in onore di A. Amorth, I, Milano, 1982, 67 ss.). 1. proc. AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE! 5 d.lgs. s.le f. In ambito legale, causa intentata da coloro che condividono la condizione di parte lesa. dir. Da un lato, pare certo che la sentenza collettiva non abbia ad oggetto l’accertamento specifico dei diritti individuali spettanti ai singoli consumatori. n. 198/2006, ancora in materia di discriminazioni uomo-donna; art. Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause. 28 st. La nuova azione di classe: soggetti, oggetto, ratio – dalla vecchia class action di cui all’art. 4, co. 10, d.lgs. – 1. in materia di repressione della condotta sleale; art. 1469 sexies cod. Azione inibitoria collettiva ed efficacia ultra partes del giudizio di vessatorietà 81 c.p.c. civ. ) A tal riguardo la posizione che gradatamente prende piede è quella favorevole. Dall’altro, pare che la strada seguita dai giudici sia quella di procedere in via costitutiva determinando obblighi sostanziali tesi alla rimozione degli effetti prodotti dall’illecito; obblighi che, pur potendo ricevere ulteriore specificazione riguardo ai singoli consumatori e in riferimento alle specifiche circostanze che li riguardano, vengono presentati in sentenza nella loro dimensione globale, aggregata e dunque generica ed i cui destinatari rimangono gli enti esponenziali che hanno agito in giudizio. e, ancor prima dell’introduzione dell’azione collettiva risarcitoria di classe, la giurisprudenza ha negato la possibilità di condannare il convenuto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme di denaro rilevando – anche qui – la natura individuale e non collettiva di tali interessi. “collettiva” è chiara e inequivocabile: “Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune”, recita l’art. 4, co. 4, d.lgs. L'azione collettiva risarcitoria; L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: profili comparatistici; Tutela contrattuale del consumatore ed azione inibitoria; La disciplina delle pratiche commerciali scorrette nel Codice del consumo; L'azione dell'utente e consumatore nei confronti della p.a. 37, d.lgs. 139-140 c. cons. – differenze con l’azione inibitoria collettiva (art. Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause. L’azione inibitoria collettiva. 2. 140-bis cod. cit., 746 ss.). Questo secondo quesito era particolarmente attuale in riferimento alle disposizioni che seguivano la formulazione letterale dell’art. azione inibitoria, di tutela inibitoria,3 proprio per sottolineare l’esistenza di un nesso inscindibile tra il bisogno di tutela emergente a livello di diritto sostanziale e le forme di tutela processuali:4 l’idea dalla quale non può più prescindersi è allora quella di non poter scollegare il diritto processuale dal Seguendo questa linea interpretativa, l’esercizio infruttuoso dell’azione da parte di uno dei legittimati non avrebbe alcuna efficacia preclusiva nei confronti degli altri. 4, co. 1, l. 11.11.2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà d’impresa, prevede espressamente che «le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate “camere di commercio”, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti». riforma di cui alla Legge 12 aprile 2019, n. 31 legittimazione attiva e passiva forma e ammissibilità della domanda disciplina del giudizio di merito procedura di adesione e impugnazioni adempimento spontaneo ed esecuzione forzata ADR e accordi transattivi liquidazione del danno Qualora, dunque, la legge preveda più soggetti legittimati ad agire, ad esempio più enti esponenziali, il coordinamento delle varie iniziative dovrebbe essere risolto seguendo la teoria del concorso soggettivo di azioni. Trib. In secondo luogo, se con tale previsione si attribuisca al giudice anche un potere di procedere in via costitutiva ai sensi dell’art. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614 bis, anche fuori dei casi ivi previsti. Profili generali ..... » 223 3.1. L’art. 55 septies, d.lgs. L’art. 28, co. 5, d.lgs. n. 198/2006, nonché al poc’anzi menzionato art. 286/1998, 215/2003, 216/2003, 198/2006 (ma solo in riferimento all’azione ex art. I limiti soggettivi del giudicato Nell’assenza di una norma che espressamente risolve il problema dell’estensione soggettiva dell’efficacia di giudicato, le tesi formatesi al riguardo sono diverse. a soli 29,90 €. giudizio di opposizione. La pronuncia giudiziale ha, dunque, una portata senz’altro specificativa rispetto ai doveri di astensione di tenore sovente generico che gravano sulla parte passiva. Le ragioni di questo stato di cose sono in estrema sintesi due. Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. 4, co. 1, l. 11.11.2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà d’impresa. 28 con riguardo alla perdita dei benefici, il comma 6 riproduce alla lettera quanto già previsto dai d.lgs. L'opera oltre a contenere una vasta esposizione aggiornata della produzione giurisprudenziale, nella trattazione sistematica dei singoli argomenti, segue un itinerario improntato ad un percorso ragionato circa le numerose problematiche ed... (continua), Il volume analizza l'esecutività del decreto ingiuntivo in tutte le sue possibili esplicazioni, affrontandone i principali problemi pratici e applicativi. In primo luogo, sul piano sostanziale, è apparso assai difficoltoso definire la natura della situazione giuridica soggettiva tutelata, ovvero comprendere come debbano essere qualificati gli interessi sovraindividuali nel loro confronto con le tradizionali categorie civilistiche. n. 150/2011, a cui ora rinviano anche le azioni collettive previste dai decreti legislativi nn. tutela solo interessi collettivi di natura non patrimoniale, mentre gli interessi individuali patrimoniali del lavoratore possono essere tutelati esclusivamente con le azioni individuali (cfr. Particolarmente articolato il regime di misure sanzionatorie contemplate per l’azione collettiva dal Codice delle pari opportunità. La volontà del Legislatore di attribuire anche all'azione esecutiva una natura c.d. In questa prospettiva, l’effettività dell’azione inibitoria collettiva si apprezza non solo per la sua funzione preventiva di future violazioni, ma anche – se non soprattutto – in quanto «prepara» i giudizi individuali volti a compensare gli effetti pregiudizievoli che i singoli hanno dovuto subire (cfr. n. 216/2003, in materia di discriminazione per motivi di religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento religioso; dall’art. È dubbio se sia ammissibile un’azione collettiva inibitoria atipica. Nel secondo, invece, la tutela collettiva appare sovente come una tutela cumulativa con la quale ricevono protezione un insieme di diritti soggettivi sorti come conseguenza di un illecito plurioffensivo. civ.). Secondo una prima impostazione, formulata nei primi anni del dibattito, il giudicato collettivo dovrebbe avere efficacia erga omnes. 28 st. lav. giur., 2012, 214). proc. 650 c.p. Nel nostro ordinamento, le principali azioni collettive inibitorie sono previste: dall’art. 6. 28, co. 5, d.lgs. Tutela contro le discriminazioni - dir. cons., alle «violazioni accertate»; oppure, all’art. proc. Mancando un previo sindacato di ammissibilità della domanda simile a quello contemplato per l’azione risarcitoria dall’art. Donzelli, R., op. anche Trib. Per questa ragione la giurisprudenza ha escluso la possibilità di ottenere il risarcimento del danno (o in ogni caso la condanna al pagamento di somme di denaro) sin dalle prime decisioni in materia di repressione della condotta antisindacale, ove l’esigenza di rendere autonoma l’iniziativa sindacale rispetto a quelle dei singoli lavoratori ha indotto i giudici a separare l’inseparabile; e così si è sostenuto che l’azione speciale ex art. n. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; art. 388, co.1, c.p. – carattere straordinario e si pongano accanto all’implicita legittimazione ad agire spettante ordinariamente ai singoli. 2601 c.c. E lo stesso articolo ottocentoquaranta sex decies dice prevede la coesistenza delle inibitoria collettiva con l'alibi alle con l'azione collettiva risarcitoria Note 44, comma 8, d.lgs. Il ricorso è notificato al pubblico ministero. CLASS ACTION ED AZIONE COLLETTIVA INIBITORIA.. COMMENTO SISTEMATICO ALLA LEGGE 12 APRILE 2019, N. 31, RUFFOLO, U. Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o … b), c. n. 150/2011, intervenendo su molte di esse, ha in gran parte risolto il problema ed anche le disposizioni non soggette a novellazione pare difficile possano sfuggire ad una dovuta lettura costituzionalizzatrice-adeguatrice (v. Tutela contro le discriminazioni  - dir. 28 st. lav. n. 215/2003; l’art. 2908 c.c. 2, 3, co. 2, 24, co. 1, Cost., stando ai quali l’effettività della tutela giurisdizionale collettiva dipende in primo luogo dall’estensione del novero dei legittimati e la dimensione collettiva dei diritti è posta in posizione servente ed accessoria rispetto a quella personale e individuale. Occorre, allora, ben valutare la giurisprudenza che da tempo ha inteso in senso particolarmente ampio i limiti di applicazione dell’art. 4, co. 3, l. n. 67/2006, in materia di discriminazione dei disabili. Con l’inserimento di uno specifico rimedio collettivo a contenuto risarcitorio-restitutorio questa soluzione pare obbligata: nella nozione di «misure idonee» vanno – allora – ricondotte tutte le misure che non consistono nell’accertamento effettivamente condannatorio di diritti individuali al risarcimento o alla restituzione di somme (come ribadito da Cass., 18.8.2011, n. 17351). 37 c. cons. nel d.lgs. in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori; dall’art. 2601 c.c. Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. inibitoria collettiva sotto il profilo della legittimazione attiva. 28 d.lgs. cit., 594 ss.). n. 286/1998. In particolare, l’azione è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle r… precedente prec. 140 cod. Ancor oggi, dunque, la sistemazione di questa complessa materia impone di procede con cautela, precisando, da un lato, le diverse nozioni di interesse collettivo elaborate nel nostro ordinamento e, dall’altro, le diverse tipologie di giudizio collettivo che con un certo sforzo possono essere individuate su di un piano generale. In tempi come gli attuali, in cui le croniche lentezze del processo civile, cui si è cercato, non sembra con fortuna, di ovviare con le numerose riforme del codice di rito poste in essere negli ultimi anni, non consentono di raggiungere la definizione dei procedimenti in tempi rapidi, l'utilizzo del... (continua), “Il decreto ingiuntivo e l’opposizione” è un’opera suddivisa in due parti, la prima redatta da Antonio Valitutti, la seconda da Franco De Stefano, che si pone l’obiettivo di fare il punto, anche con riferimento alla giurisprudenza più recente, sul procedimento monitorio, operandone una complessiva rilettura e sottolineandone le potenzialità deflattive derivanti dalla sua attitudine alla definizione, in tempi rapidi e con efficacia di... (continua), Il volume analizza l'istituto del decreto ingiuntivo sotto tutti gli aspetti procedurali: si parte analizzando il decreto ingiuntivo nei suoi elementi essenziali, con particolare riguardo al decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo, alle condizioni di ammissibilità, alla notificazione, all'esecutività provvisoria inaudita altera parte e in pendenza di opposizione, al ricorso ed opposizione, all’eventuale sospensione dell'esecuzione provvisoria, fino alla dichiarazione... (continua), Il procedimento monitorio. Rinviando al prosieguo la trattazione dell’ultimo profilo indicato, è bene, invece, affrontare l’altro quesito, ovvero interrogarsi se la condotta materiale posta in essere dall’autore dell’illecito sia anch’essa oggetto di accertamento autoritativo e non solo logico. L’azione collettiva risarcitoria e la tutela degli interessi plurimi: rimedi inibitori, rimedi risarcitori, tecnica legislativa bRuno spaGna musso, massimo manFRedonia 1. 44, co. 10, d.lgs. 4, co. 10, d.lgs. Queste tesi sostengono, dunque, una lettura delle varie disposizioni conforme ai principi costituzionali espressi soprattutto dagli artt. Sono analizzate, inoltre, le principali questioni sottese agli istituti di cui agli artt. Roma, 23.5. La class action come strumento di reazione collettiva a tutela del consumatore nei settori bancario ed assicurativo By Nicola Soldati L'azione di classe a tutela dei consumatori Il volume che tratta di una materia di grande interesse pratico ed attualità, si occupa di esaminare in taglio pratico ed operativo tutte le fasi che caratterizzano il procedimento monitorio. L'azione collettiva risarcitoria; L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: profili comparatistici; Tutela contrattuale del consumatore ed azione inibitoria; La disciplina delle pratiche commerciali scorrette nel Codice del consumo; L'azione dell'utente e consumatore nei confronti della p.a. Posto questo quadro positivo, gli interrogativi che si aprono sono sostanzialmente due: a) se la legittimazione ad agire riconosciuta agli enti esponenziali sia esclusiva; b) quale qualificazione si debba dare a tale potere di azione anche nell’ottica, strettamente dipendente, del coordinamento tra le varie iniziative giudiziali. Nella seconda lettura, invece, reciso il legame che intercorre tra interesse e singolo, si afferma sovente – sebbene senza alcun tentativo di dimostrazione – che l’interesse collettivo è ontologicamente distinto da quelli individuali; l’interesse collettivo viene in altri casi definito come la sintesi e non la somma degli interessi individuali; c’è anche, infine, chi addirittura afferma che l’interesse collettivo è superiore rispetto all’individuale (per osservazioni critiche ed ulteriori indicazioni, v. Donzelli, R., La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008, 158 ss., 255 ss.). Tutela contro le discriminazioni -dir. Tuttavia, come abbiamo evidenziato in precedenza, la violazione di un obbligo negativo e continuativo, posto indifferenziatamente a tutela di interessi collettivi, può dar luogo a lesioni di entità differenziata, sicché, nel passaggio dalla tutela inibitoria a quella ripristinatoria-riparatoria, gli interessi da tutelarsi – da collettivi che erano – divengono necessariamente individuali. Si pensi, dunque, al consumatore che, nel giudizio individuale di risarcimento del danno, si avvantaggia del giudicato che accerta in sede collettiva inibitoria l’abusività della clausola apprestata dall’imprenditore (cfr. L’azione inibitoria collettiva non contempla, invece, nessun sindacato preventivo di ammissibilità della domanda. 37, d.lgs. Gli interessi collettivi, invece, sarebbero costituiti da interessi ugualmente a carattere sovraindividuale, ma distinguibili da quelli diffusi in virtù di un criterio soggettivo di discernimento (ad esempio la presenza di un ente esponenziale) o, secondo altri, alla luce dell’applicazione di un criterio di natura oggettiva (ad esempio la possibilità di delimitare entro confini più ristretti e chiari la cerchia, il gruppo degli interessati). ; il consigliere di parità, in veste di pubblico ministero specializzato, in materia di discriminazioni tra uomo e donna; le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenchi approvati in via amministrativa nelle azioni previste dagli artt. Senza entrare in considerazioni di dettaglio, l’orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza ritiene che tale legittimazione ad agire sia esclusiva e che ad essa corrisponda un diritto soggettivo sostanziale dell’ente esponenziale (cfr.
azione inibitoria collettiva 2021